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Mercoledì 27 Novembre 2024
 
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Tirocinio in convenzione: i chiarimenti del MIUR

 

Informativa N.7/13 del 3 settembre 2013 del Consiglio Nazionale.Il MIUR, con Circolare dell’ 8 agosto 2013, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito alla disciplina del tirocinio in convenzione. Nella nota si specifica che i praticanti che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012, iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010, hanno diritto ad un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale. Con riferimento alla sospensione del tirocinio viene chiarito che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di pratica professionale e non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata normale del corso. In ogni caso un anno di tirocinio per l’esame di abilitazione di Dottore Commercialista deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Si specifica, inoltre, che l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato viene concesso solo a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame da Dottore Commercialista coloro che provengono dalla sezione B dell’albo.