Facendo seguito allinformativa n. 80/2022 del Consiglio Nazionale, già inviata a tutti gli iscritti, Vi rammento e Vi sottolineo il contenuto della stessa. Analogamente a quanto già deciso per lobbligo formativo relativo allannualità 2020, Il Consiglio Nazionale, ha deliberato con riferimento allanno 2021:
· il venir meno dellobbligo per gli Iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nellanno e di consentire che il mancato conseguimento dei 20 crediti nel corso dellanno 2021 possa essere recuperato nellanno 2022;
· il venir meno dellobbligo per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo, di conseguire almeno 7 crediti formativi nellanno e di consentire che il mancato conseguimento dei 7 crediti nel corso dellanno 2021 possa esserere cuperato nellanno 2022;
· di prevedere che lassolvimento dellobbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 sia valutato su base triennale.
Ne consegue che – per il triennio 2020-2022 – lobbligo formativo si intende assolto anche qualora non sia rispettato lobbligo minimo annuale, sempre che sia onorato lobbligo formativo triennale di 90 crediti, ovvero di 30 crediti da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo. Pertanto, entro il 31/12/2022 potranno essere conseguiti i crediti necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo dell’ultimo triennio (2020-2022). I nominativi di tutte/i coloro che risulteranno inadempienti dovranno essere, nostro malgrado, comunicati al collegio di disciplina che avrà competenza ad effettuare lattività pre-istruttoria e leventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto allobbligo formativo.
Si ricorda inoltre che analogo provvedimento è stato disposto anche per gli iscritti nel registro dei Revisori legali dallart. 3, comma 7, del decreto legge n. 183 del 2020, consentendo di maturare i 60 crediti previsti nel triennio, a prescindere dalla distribuzione su base annua.